Nuovo Credito d’imposta 2020 – Industria 4.0

È stato introdotto un Nuovo Credito d’imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, inquadrabile nel progetto nazionale a sostegno del “Piano industria 4.0” (il presente sostituisce il c.d. superammortamento e iperammortamento).

 

Requisiti soggettivi

Possono accedervi le Imprese residenti nel territorio Nazionale (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti ) che:

  • dal 1º gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
  • ovvero, entro il 30 giugno 2021 (se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione),

effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

 

Tipologia beni agevolabili

I beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa, ad esclusione dei seguenti:

  1. Veicoli e altri mezzi di trasporto;
  2. Beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% e quindi con ammortamento più lungo di 15 esercizi;
  3. Fabbricati e le costruzioni;
  4. Beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015;
  5. Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti (in concessione e a tariffa) nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

 

I beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, individuati all’allegato B annesso alla L. 232/2016, come integrato dall’articolo 1, comma 32, L. 205/2017, ossia: beni immateriali – software – funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

  

Misura del credito: differenziata in ragione alla tipologia di beni oggetto d’investimento

  • Per investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegato A L.232/2016):
    1. 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    2. 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro.

 

  • Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;

 

  • Per investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, (Allegato B L. 232/2016, integrato da L. 205/2017)
  1. 15% del costo; Limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza;

  • Per investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:
  1. 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir; Limite massimo di 2 milioni di euro.

In questo caso il credito è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati da esercenti arti e professioni.

Utilizzo del credito

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in Compensazione e in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali (articolo 17, D.Lgs. 241/1997) a decorrere da:

  • Per investimenti di cui agli allegati A e B:

dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione di tali beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. (Se l’interconnessione dei suddetti beni avviene in un periodo d’imposta successivo a quello dell’entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante);

 

  • Per investimenti in beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B:

dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei suddetti beni;